Con
sentenza del 20 novembre 2014 la Corte d’Appello di L’Aquila, a parziale conferma della decisione di primo grado, ha determinato l’equo compenso delle prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica rese nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svoltosi dall’aprile 1996 al settembre 2007 (nove anni e cinque mesi).
Già i giudici di primo grado avevano contestato la pretesa dell’editore di determinare unilateralmente ed arbitrariamente il compenso del collaboratore sancendo, invece, la liquidazione secondo equità ai sensi dell’art. 1226 cc e 432 c.p.c. ed utilizzando quale parametro di riferimento il tariffario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. In primo grado l’ammontare delle somme dovute era stato definito in euro 931.230,24.
Nel giudizio d’Appello, la Corte ha confermato la legittimità dell’inquadramento del rapporto intercorso come prestazione continuata che ha prodotto articoli e flussi informativi costanti alla redazione locale di un quotidiano. Il giornalista ha trasmesso “un flusso continuo di notizie ed articoli di stampa in una specifica e predeterminata area di informazione, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica che, in tal modo, si è assicurata la copertura di detta area informativa, rientrante nei piani editoriali, contando sulla disponibilità dl collaboratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”.
Inoltre, tale riconoscimento è avvenuto nonostante l’interessato avesse altre collaborazioni, “trattandosi di circostanze compatibili con l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al quale non sono connaturati, salvo diversa pattuizione, né l’obbligo di orario, né il diritto di esclusiva a favore del committente”.
Con l’ausilio del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, incaricato in veste di consulente tecnico d’ufficio, è stata, quindi, minuziosamente ricostruita l’attività giornalistica svolta ai fini della valutazione economica della stessa.
Dallo svolgimento “del lavoro eccellente e sicuramente gravoso” dell’Ordine, la Corte è pervenuta alla determinazione della somma di euro 614.363,63 da corrispondere al giornalista “quale equo compenso differenziale secondo valori monetari attuali”. Dalla somma liquidata è stato detratto l’importo di euro 119.363, 63 già corrisposto al giornalista dall’azienda editoriale.
La morale extra giuridica è che equo compenso e tariffario possono convivere.