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Nella presente sezione sono raccolte alcune risposte alle domande più frequenti rivolte al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Ai sensi dell’art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:
A) praticantato o scuola di giornalismo
1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito old.odg.it - sezione: Leggi e e norme) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine;
2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (old.odg.it sezione: scuole di giornalismo);
B) superare l’esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)
Giornalista pubblicista
Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).
Altre informazioni si trovano nel sito del Consiglio nazionale (old.odg.it) nella sezione "Ordine nazionale" - "Albo" e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963: DPR 115/1965.
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Sommacampagna, 19
00185 Roma
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Informazioni generiche: [email protected]
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