A differenza dei corsi universitari non riconosciuti, le scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti prevedono esercitazioni pratiche di tecnica e lavoro redazionale e la presenza di tutor giornalisti che seguono gli allievi durante la pratica redazionale. Inoltre, coloro che frequentano le scuole riconosciute dal Consiglio nazionale svolgono praticantato giornalistico ai sensi della legge 69/1963 e sono iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine regionale competente. Le scuole vengono riconosciute, tra l'altro, quando documentino di aver stipulato convenzioni con le imprese editoriali per il necessario apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole stesse. Le regole, le materie e le modalità del tirocinio sono contenute nel quadro di indirizzo che è consultabile sul sito old.odg.it, sezione "Scuole di giornalismo" e dal quale sono rilevabili le differenze con i corsi universitari. La scelta di organizzare scuole e master rispondenti al quadro di indirizzo spetta alle singole Università. Il riconoscimento dell'Ordine dei giornalisti è subordinato alla rispondenza delle strutture che lo richiedono, al quadro di indirizzo sopra citato.