La Corte di Cassazione, con Sent. n. 11004/2011, ha cassato con rinvio la sentenza di Appello, stabilendo che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.
Non bisogna confondere la verità del fatto in sé, ossia l'accertata esistenza e circolazione dello scritto anonimo, con la verità del suo contenuto, perché informando dell'esistenza e della diffusione in un determinato ambiente di una lettera anonima, di fatto si diffonde come una qualsiasi notizia la circostanza raccontata nello scritto, sì da suggestionare inevitabilmente il lettore medio almeno circa la possibilità o la probabilità che quella circostanza sia vera.
Scriminare siffatto comportamento significa consentire la diffusione di ogni notizia diffamante proveniente da fonte anonima, solo perché essa è di pubblico interesse e solo perché in un determinato ambiente ha suscitato scalpore.
Quindi, l'autore dell'articolo, per invocare l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca in relazione ad una fonte anonima, non può limitarsi a provare la mera esistenza della fonte stessa, ma deve dimostrare di aver svolto ogni controllo possibile in ordine al contenuto della fonte ed alla sua attendibilità.