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Nel corso dell’audizione l’Antitrust ha preso atto che le norme deontologiche dell’Ordine non contengono alcun divieto in materia di pubblicità delle attività giornalistiche e di costituzione di società interdisciplinari tra gli iscritti. L’esistenza, tuttavia, di un Tariffario di compensi minimi sia pure “non inderogabili” produce sicuramente, ad avviso dell’Autorità, l’effetto di uniformare i comportamenti di mercato degli iscritti in merito al prezzo di vendita del servizio. La fissazione di tariffe costituisce quindi, secondo l’Autorità, una restrizione della concorrenza tra gli operatori del settore, essendo una indicazione volta ad uniformare il prezzo di vendita del servizio e ad alterare il libero gioco della concorrenza.
Nonostante sia stato fatto presente dalla rappresentanza del Consiglio che in realtà il tariffario assolve principalmente allo scopo di difendere una posizione contrattuale debole come quella del giornalista che svolge spesso, in regime di precarietà e di sfruttamento, una prestazione autonoma che solo fittiziamente può essere qualificata come servizio d’impresa, l’orientamento dell’antitrust è di chiedere la rimozione del tariffario.
Di tale richiesta dovrà farsi carico il Consiglio nazionale che risulterà eletto nella ormai prossima tornata elettorale.