In sede di revisione dell'Elenco Pubblicisti, è necessario documentare la permanenza dei requisiti di iscrizione, ossia che l'attività giornalistica è stata svolta in modo non occasionale e che è stata regolarmente retribuita.
Il procedimento di revisione si fonda sull'art. 41 della Legge n. 69/1963 e sull'art. 30 del D.P.R. 115/1965, che impongono agli Ordini regionali di accertare periodicamente la perduranza dei requisiti professionali di iscrizione.
La legge 1963 n. 69 prevede che per l'iscrizione all'albo è necessario avere svolto collaborazioni continuative e retribuite e lascia all'autonomia degli Ordini la specificazione in concreto del criterio della continuità e della (minima) retribuzione.
Nel caso specifico, il giornalista è stato cancellato perché non ha fornito prova sufficiente dei requisiti stabiliti dal Consiglio dell'Ordine.
Inoltre, il Tribunale di Torino ha affermato un importante principio ai fini della distinzione tra organi di informazione e strutture di comunicazione nelle Amministrazioni Pubbliche, stabilendo che non rientrano nel concetto di attività giornalistica la partecipazione, organizzazione, moderazione di convegni, diffusione e replica di comunicati provenienti dalla sede centrale di un Ente pubblico.
Lo stesso principio vale per i comunicati locali, elaborati e confezionati dal responsabile dell'Area Comunicazione in accordo con la Direzione sulla base delle direttive della stessa.
L'attività giornalistica è, infatti, contraddistinta dal controllo sulle fonti, dalla scelta del modo e del tempo in cui fare uscire la notizia e dal controllo del contenuto e della sua veridicità, caratteristiche che sono state ritenute mancanti nel caso considerato.