Con sentenza n.
9237/2010 il Tribunale di Roma ha respinto la
domanda di iscrizione all’Albo dei giornalisti di un redattore di oroscopi.
Nel caso di specie, l’attività di redazione degli oroscopi non è stata considerata strettamente giornalistica perché priva dei requisiti essenziali, tra cui l’elemento creativo e quello di mediazione.
Ad avviso del Tribunale, nella deliberazione di reiezione della domanda non vi è stata alcuna valutazione di merito capace di risolversi in una forma di larvata censura, ma solo una valutazione degli scritti presentati dall’aspirante pubblicista che debbono comunque poter avere “il carattere estrinseco proprio di un articolo”, senza alcun giudizio qualitativo sul loro contenuto.
La mera redazione di una rubrica di oroscopi può presentare il requisito della creatività, ma difetta sicuramente dell’ulteriore elemento della mediazione giornalistica, intesa come attività di interpretazione e valutazione del fatto da parte del giornalista che lo diffonde alla collettività, anche con il proprio apporto creativo.
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