Tieniti aggiornato sulle nostre ultime novità!
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Legge 7 giugno 2000, n. 150
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000
Capo I.
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
DPR 21 settembre 2001, n. 422
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001 n. 422.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi (G.U. n. 282 del 4-12-2001).
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2002, n. 74
Documento CNOG del 26 febbraio 2002
Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare e dell'altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi ad amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione".